Dopo di Noi onlus
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Statuto

STATUTO DELLA FONDAZIONE DOPO DI NOI BOLOGNA ONLUS

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI

Art. 1
È costituita, ai sensi del vigente codice civile, la Fondazione denominata “FONDAZIONE DOPO DI NOI BOLOGNA ONLUS” con sede in Bologna (BO).
In ogni comunicazione rivolta al pubblico e in ogni segno distintivo la Fondazione utilizza la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l'acronimo “ONLUS”.

Art. 2
La Fondazione trae la propria origine e mantiene il proprio riferimento ideale nel grande patrimonio di valori e di solidarietà umana formatosi nell'ambito dell'associazionismo tra le famiglie di persone disabili.
La Fondazione non ha scopo di lucro ed ha come scopo esclusivo il perseguimento di fini di solidarietà sociale ed integrazione sociale e di tutela dei diritti delle persone disabili, garantendo loro pari dignità e qualità di vita, favorendo il processo di integrazione sociale delle persone disabili.
La Fondazione ha come scopo l'attuazione di iniziative di tutela, assistenza e cura, materiale e morale, delle persone disabili orfane o comunque prive di adeguata assistenza familiare.
Alla realizzazione di detto scopo non lucrativo e di utilità sociale la Fondazione provvederà con ogni idonee attività a favore di persone disabili orfane o comunque prive di adeguata assistenza familiare, tra cui:

  1. promozione e tutela dei diritti delle persone disabili;
  2. promozione e gestione di servizi di accoglienza, assistenza e cura al domicilio o in strutture diurne, residenziali o semiresidenziali quali centri di assistenza, case famiglia, comunità alloggio, residenze protette, soggiorni di vacanza;
  3. promozione e sostegno di centri di formazione professionale ed inserimento al lavoro, centri di aggregazione e per la gestione del tempo libero, centri culturali e sociali, favorendo il processo di integrazione sociale delle persone disabili;
  4. assunzione di incarichi di protezione giuridica di cui al titolo XII del libro primo del codice civile;
  5. promozione, divulgazione e qualificazione delle attività della Fondazione, anche mediante l'organizzazione di seminari, corsi o momenti formativi, la collaborazione in ricerche scientifiche e l'istituzione di borse di studio.
Per la gestione dei servizi di assistenza la Fondazione si avvarrà di norma della collaborazione di altri soggetti che perseguono le medesime finalità e che offrono idonee garanzie di qualità, di efficienza/efficacia e di esperienza nella esecuzione della attività di assistenza.
Per il raggiungimento dei propri fini la Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con enti pubblici e privati, e può aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi.
È fatto divieto di svolgere iniziative diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse accessorie e strumentali per natura, ai sensi dell'art. 10 del d. lgs 460/97.

TITOLO II - AMBITO DI OPERATIVITA' E PATRIMONIO

Art. 3
La Fondazione opererà nel territorio della Regione Emilia Romagna.

Art. 4
Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle somme di denaro e dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto di costituzione della Fondazione stessa e dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, sempre che siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione.

Art. 5
Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti risorse:

  • dei redditi derivanti dal patrimonio;
  • dei redditi derivanti dalle attività svolte;
  • dei contributi, elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità, di soggetti pubblici e privati, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

TITOLO III - FONDATORI E ORGANI

Art. 6
Sono Fondatori Promotori le persone giuridiche e le persone fisiche indicate come tali nell'atto di costituzione.
Sono Fondatori tutti quelli che, successivamente all'atto costitutivo, verranno riconosciuti tali.
Per essere riconosciuti Fondatori occorrerà presentare domanda scritta all'Assemblea e contribuire con una somma non inferiore a quella fissata a tale scopo dall'Assemblea stessa che delibera l'ammissione del nuovo fondatore con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei componenti.

Art. 7
Sono organi della Fondazione:

  • l'Assemblea dei Fondatori;
  • il Consiglio di amministrazione;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei revisori dei Conti.

Art. 8
I Fondatori, sia quelli indicati nell'atto costitutivo che quelli divenuti tali successivamente, costituiscono la Assemblea dei Fondatori.
All’Assemblea dei Fondatori compete:

  1. la nomina di sette membri del Consiglio di Amministrazione e la nomina del Collegio dei Revisori dei conti;
  2. l'attribuzione della qualità di membro fondatore a terzi, successivamente all'atto costitutivo;
  3. la definizione della somma necessaria per l'ammissione dei fondatori in essere;
  4. la deliberazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
  5. la indicazione dei soggetti ai quali devolvere il patrimonio residuo in caso di estinzione.
Ciascun Fondatore ha diritto a un voto.
A cura del Presidente della Fondazione e sotto la sua responsabilità viene tenuto un libro verbale attestante i Fondatori in essere, nonché le delibere assunte dalla Assemblea dei fondatori.
L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione ovvero da almeno la metà dei Fondatori.
L'Assemblea è convocata in forma scritta. La convocazione deve essere inviata almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione e deve essere pubblicata presso la sede legale.
L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei membri aventi diritto e le deliberazioni solo validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri presenti. Qualora un membro della Assemblea dei fondatori non possa partecipare alla assemblea può delegare un altro componente della stessa. Un componente della assemblea non può essere portatore di più di una delega.

Art. 9
La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da nove membri.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni; tutti i Consiglieri sono rieleggibili.
Due membri sono designati dal Comune di Bologna e gli altri sette sono eletti dall’Assemblea dei Fondatori.
Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri il Consiglio nomina per cooptazione i sostituti che restano in carica fino alla scadenza dell'organo; qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

Art. 10
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisca in tutte le sue funzioni. Il Presidente e l'eventuale Vice Presidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 11
Il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
È in sua facoltà emettere regolamenti per la disciplina dell'attività della Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre la facoltà di costituire, con il voto favorevole di almeno la metà degli aventi diritto, un Consiglio Scientifico, un Comitato di Garanzia ed ogni altro organismo consultivo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone i compiti.
Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre delegare parte dei propri poteri al Presidente e a uno o più Consiglieri Delegati.

Art. 12
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente ovvero su richiesta di almeno tre componenti. La convocazione deve essere scritta, deve riportare l'indicazione dell'ordine del giorno e deve essere recapitata ai Consiglieri almeno tre giorni prima della riunione.
Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno, è presieduto dal Presidente della Fondazione e delibera, con la presenza di almeno cinque membri, a maggioranza dei membri intervenuti.
Le delibere devono essere prese con voto palese.
Il Presidente cura la redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione da trascrivere su apposito libro, nominando eventualmente un segretario anche esterno alla Fondazione.

Art. 13
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e della Assemblea dei Fondatori.

Art. 14
La vigilanza contabile ed amministrativa sull'andamento della Fondazione è esercitata da un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri eletti dalla Assemblea. Qualora durante il mandato venisse a mancare un membro, il Collegio provvederà a nominare per cooptazione il sostituto che resterà in carica fino alla fine del mandato. Qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri il Collegio si intenderà decaduto.
Il Collegio dura in carica tre anni, i suoi membri sono rieleggibili.

TITOLO IV - ESERCIZIO SOCIALE, MODIFICHE STATUTARIE ED ESTINZIONE

Art. 15
L'esercizio sociale della Fondazione coincide con l'anno solare. Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo.
Gli eventuali avanzi di gestione verranno reimpiegati per il raggiungimento degli scopi statutari.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 460/97.

Art. 16
Le modifiche allo Statuto, purché siano compatibili con la natura della Fondazione, sono deliberate dalla Assemblea dei Fondatori con maggioranza qualificata di almeno tre quinti degli aventi diritto, su proposta del Consiglio di Amministrazione ed approvate, ove necessario, dall'Autorità tutoria.

Art. 17
La Fondazione si estingue nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.
In caso di estinzione il patrimonio residuato sarà devoluto ad altre ONLUS che perseguono analoghe finalità o a fini di pubblica utilità, su indicazione dall'Assemblea dei Fondatori, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 L. 662/96.

Art. 18
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo valgono le norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

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